Appalto illecito di manodopera: diritto al rapporto di lavoro con committente
Appalto illecito di manodopera e diritto dei lavoratori a vedersi riconosciuta l’esistenza ab origine di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il committente.
Tribunale di Ravenna sez. lavoro – Sentenza 2.3.2023 est. Bernardi – A. + altri c. E. s.p.a.
Va dichiarata l’inesistenza di un reale contratto di appalto ove i lavoratori assunti dal formale appaltatore svolgano la propria attività sotto la diretta supervisione del committente ricevendo da quest’ultimo ordini specifici e autorizzazioni.
Nello specifico il giudice riconosceva l’inesistenza – relativamente all’attività svolta da quattro lavoratori ricorrenti – di un reale contratto di appalto, per essersi configurata una mera somministrazione di manodopera. Nella motivazione il giudice valorizzava i seguenti elementi:
- i ricorrenti lavoravano presso il committente (grande impresa del settore energetico) da svariati anni, nonostante il formale avvicendarsi di vari “appaltatori”;
- nessuno degli (o per gli) appaltatori in questione era presente presso il committente al fine di coordinare l’appalto in questione;
- che i ricorrenti ricevevano ordini direttamente dal personale della committente;
- che i ricorrenti utilizzavano solo materiali del committente;
- i ricorrenti facevano la stessa attività del personale della committente all’interno degli stessi uffici;
- i ricorrenti venivano confermati anche dai successivi appaltatori su richiesta della committente;
- il servizio reso dagli appaltatori via via succedutisi nel tempo consisteva esclusivamente nella somministrazione dei quattro lavoratori all’impresa appaltante;
- il costo dell’appalto in relazione alle prestazioni fornite per il tramite dei ricorrenti era una remunerazione oraria, senza alcuna opera o attività ulteriore: dunque la committente pagava ai singoli appaltatori un corrispettivo orario moltiplicato per le ore di lavoro svolte dai lavoratori ricorrenti.